Querelle porto, l’atto di accusa di Cidonio

porto-turistico-marina-rodiÈ stato protocollato ieri mattina l’atto con il quale l’Impresa Cidonio, concessionaria del Marina di Rodi Garganico, ha intimato e messo in mora il Comune rodiano addebitando all’Ente una serie di responsabilità e inadempimenti e chiedendo contestualmente il versamento entro sessanta giorni di oltre 7 milioni di euro nonché il riconoscimento che l’impresa romana non sia tenuta agli oneri di ripascimento del litorale in ambiti esterni al porto e che l’equilibrio economico finanziario del Marina sia già gravemente compromesso. Il documento che si riporta integralmente, è stato notificato anche alla Regione Puglia e alla Provincia di Foggia.

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L’Impresa Pietro Cidonio S.p.A., in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentante ing. Giuseppe Grondona, con sede legale in Roma, viale G. Mazzini n. 88, assistita dall’avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, corso del Rinascimento 11, espone.

1. Il Comune di Rodi Garganico ha concesso, a seguito di procedura di evidenza pubblica, all’Impresa Cidonio la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione trentennale del porto turistico di Rodi Garganico.
Il rapporto è stato regolato dal contratto 17.03.2007 rep. 575, successivamente integrato con atto 28.06.2007 rep. 577.
La Spa Impresa Pietro Cidonio (d’ora in poi Impresa Cidonio o anche soltanto Cidonio) è stata inoltre autorizzata dal Dirigente dell’Ufficio demanio marittimo della Regione Puglia, con atto 22.05.12 n. 02, a subentrare nella titolarità degli assensi demaniali marittimi, giù ottenuti dal Comune di Rodi Garganico per la realizzazione dell’opera portuale, che hanno titolo finale nell’atto 02.02.12 n. 1 ed oggetto una superficie complessiva di mq 120.099.00 costituita da mq 50.870,00 di aree a terra e di mq 69.229,00 di aree a mare.

2.0. Orbene nel corso del rapporto è insorta una pluralità di cause, che ne hanno gravemente alterato l’equilibrio economico-finanziario: le stesse derivano dal coagire sia di specifici inadempimenti del Comune ad obblighi contrattualmente assunti, sia di imprevedibili eventi naturali sopravvenuti, che incidono pesantemente sull’equilibrio economico e finanziario della concessione e rendono, già da tempo, assolutamente antieconomico per l’impresa Cidonio proseguire nella gestione del porto turistico, nonché nell’esercizio delle concessioni demaniali, nella cui titolarità è subentrata.

2.1. Una prima incisione dell’equilibrio economico-finanziario è derivata dall’impossibilità per Cidonio di avvalersi della facoltà di accendere ipoteca sulle opere realizzate, prevista dall’art. 2 del contratto 11. 575/07 e ancor prima dalle regole della procedura di evidenza pubblica. L’assenso all’accensione di ipoteca richiesto da Cidonio alla Regione Puglia è stato da questa negato con provvedimento 27.8.12 11.0013733, aderendo ad un apporto partecipativo al procedimento del Comune contrario all’accensione dell’ ipoteca e quindi reso in violazione dell’obbligo contrattuale assunto di prestare assistenza al concessionario per ogni richiesta di autorizzazione o nullaosta da patte dei competenti organi statali e regionali.
Il diniego regionale è stato impugnato dall’ Impresa Cidonio innanzi agli organi di giustizia amministrativa con un ricorso, che è stato definitivamente rigettato dalla Sesta sezione del Consiglio di Stato con sentenza 20.12.13 n. 6163, sul presupposto che la clausola inserita nel contratto n. 575/07 e contemplante espressamente la possibilità che la impresa concessionaria si finanziasse anche mediante l’accensione di ipoteca sulle opere realizzate, doveva ritenersi nulla ex art. 1418 co. 1 C.C., perché estranea allo schema negoziale delle concessioni di realizzazione e gestione delle opere pubbliche definito dagli artt. 142ss. del d.lgs. n. 163/06.
Cidonio, al fine di restituire sul punto un riequilibrio al sinallagma contrattuale, ha quindi chiesto al Comune la restituzione delle somme allo stesso versate in esecuzione di altre clausole del contratto, che, alla stregua della sentenza del Consiglio di Stato, devono anch’esse ritenersi nulle, perché ugualmente estranee al tipo negoziale della concessione di realizzazione e gestione di un’opera pubblica.
Tali in particolare:
– l’art. 7 del contratto in forza del quale Cidonio ha rimborsato al Comune le spese per i compensi corrisposti ai componenti delle Commissioni giudicatrici, ai tecnici incaricati della direzione dei lavori, ai componenti della commissione di collaudo,
– l’art. 2 del contratto in forza del quale Cidonio ha rimborsato al Comune gli oneri ed i canoni relativi alle concessioni demaniali per il periodo antecedente al subingresso della Cidonio nel rapporto di concessione demaniale marittima.
La richiesta è stata però seccamente respinta dal Comune, da ciò derivando un primo elemento di squilibrio del sinallagma negoziale, atteso che, la impresa Cidonio, da un lato non ha ottenuto il vantaggio finanziario, che le sarebbe derivato dall’accensione dell’ipoteca, in ragione di una pretesa nullità della previsione contrattuale sul punto, dall’altro ha sopportato il peso di notevoli esborsi finanziari in forza di clausole contrattuali, che per le medesime ragioni dovrebbero ritenersi ugualmente nulle.

2.2. Un secondo elemento di alterazione dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto è derivato dall’inadempimento del Comune agli obblighi contrattuali nascenti dal trasferimento in proprietà dell’impresa Cidonio (previsto negli atti indittivi della procedura e attuato con l’art. 7 dell’atto aggiuntivo n. 577/7) di un complesso immobiliare di proprietà del Comune e da questo realizzato su un’area già destinata a Foro Boario, costituito da n. 6 fabbricati fatiscenti di mq 1.353 di superficie coperta e sviluppanti una volumetria di me 6.012, con restante terreno di pertinenza sino alla consistenza complessiva di mq 5.778. All’atto del trasferimento il compendio immobiliare risultava però non utilizzabile dalla Cidonio per l’esecuzione delle opere previste nel progetto di porto turistico, perché oggetto di occupazione abusiva da parte di terzi. Il Comune si è fatto inizialmente carico di tale situazione, adottando l’ordinanza di sgombero 6.3.12 n. 39, della quale però non ha mai curato l’esecuzione coatti va. Non vi è dubbio quindi che il Comune di Rodi Garganico sia rimasto inadempiente all’obbligazione principale gravante ex lege su ogni parte venditrice previsto dagli artt. 1476 n. l e 1477 c.c. Tale inadempimento ha quindi impedito alla Cidonio la realizzazione, nell’area ceduta dal Comune, di strutture recettive previste in progetto e la conseguente loro utilizzazione economica.

2.3. Un terzo elemento di turbamento dell’equilibrio economico-finanziario previsto dal contratto è derivato dall’incompleto versamento da parte del Comune dei contributo pubblico all’esecuzione delle opere portuali, che, previsto negli atti di gara in euro 3.600.000,00, era venuto a ridursi a euro 3.240.000,00 per effetto del ribasso del J 0% offerto dall’impresa Cidonio.
Il Comune non ha interamente adempiuto a tale obbligazione, perché non ha inteso farsi carico della circostanza che trattavasi di una prestazione soggetta ad IVA, versando al Comune soltanto la somma di euro 3.200.000,00, che al netto dell’IVA è venuta a ridursi a soli euro 2.666.666.67. Sul punto pertanto il Comune è rimasto debitore dell’impresa Cidonio della somma di euro 573.333,33 oltre IVA.

2.4. Sussiste peraltro un quarto elemento di ancor più incisiva alterazione dell’equilibrio economico-finanziario del rapporto.
È infatti avvenuto che subito a valle della realizzazione delle opere portuali (ultimate nel 2009) hanno iniziato a determinarsi fenomeni di insabbiamento peraltro in ambiti esterni al porto (darsena e avamporto) e agli spazi acquei oggetto della concessione demaniale marittima in cui l’impresa Cidonio era subentrata. Per far fronte agli stessi e alle conseguenze negative che l’aggravarsi del fenomeno avrebbe potuto avere sulla gestibilità dell’infrastruttura portuale, il Comune di Rodi Garganico ha chiesto ed ottenuto dal Responsabile del Servizio ambiente della Provincia di Foggia l’autorizzazione 3.2.2011 n. 324/6.15 ad eseguire lavori di ordinaria manutenzione della linea di costa limitrofa al porto, sul presupposto che tali lavori rientrassero “nella normale manutenzione delle aree limitrofe al porto già previste nel progetto definitivo” redatto dall’amministrazione comunale e posto a base della procedura selettiva, cui l’impresa Cidonio aveva partecipato.
Per vero degli elaborati del progetto definitivo faceva parte un plano di monitoraggio e manutenzione dei “manufatti costituenti il porto turistico”, che prevedeva soltanto l’obbligo di monitorare i fondali dell’avamporto e della darsena e della diga foranea (art. l e artt. 2.1.1 e 2.1.2) e di procedere
in caso di necessità “al rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea ed al dragaggio interno della darsena”.
Al progetto definitivo era inoltre allegato uno studio di impatto ambientale che stimava (p. 6.2) l’importo dei lavori di dragaggio eseguibili nella darsena e nell’avamporto in “5 cm/anno mq, per un totale di 350 me/anno, che corrispondono a 11. 20 viaggi di automezzo/anno”.
A sua volta la concessione demaniale marittima originariamente assentita dalla Regione Puglia in favore del Comune ha previsto genericamente all’art. 5 p. 9 l’obbligo per il concessionario di “mantenere pulita e sgombra da rifiuti di ogni genere l’area demaniale marittima in concessione e quella immediatamente adiacente, curando, in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area in concessione e delle opere da realizzarsi”.
Tali obblighi venivano specificati nell’atto formale suppletivo 2.2.12 n. l, in cui l’impresa Cidonio è subentrata, nella previsione dell’obbligo per il concessionario demaniale di:
– “provvedere agli eventuali dragaggi che si dovessero rendere necessari per il mantenimento della quota batimetrica di progetto” (art. 8, lett. h),
– “provvedere per l’intera durata della concessione, a propria cura e spese, al rispetto del Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti di cui al progetto esecutivo approvato e (. . .) alla corretta manutenzione, sia ordinaria che straordinaria delle aree demaniali marittime e delle zone del mare territoriale in concessione, nonché delle opere ivi realizzate in modo da assicurarne in qualsiasi momento la completa funzionalità e il regolare esercizio della concessione” (art. 8, lett. k).
Era quindi ben discutibile, come invece affermato nella citata autorizzazione provinciale 3.2.11 n. 324/6.15, che la manutenzione delle aree costiere limitrofe al porto (e quindi esterna sia alla darsena sia all’avamporto) costituisse un obbligo derivante dal progetto, della cui realizzazione l’impresa Cidonio era risultata affidataria, e/o dalla concessione demaniale marittima in cui la stessa impresa era subentrata al Comune: a tutto voler concedere, il riferimento al progetto definitivo escludeva che tale obbligo potesse esubceare dal limite quantitativo stimato nello studio dell’impatto ambientale in “350 mc/anno”.
Nel dare seguito ad una richiesta del Comune, la Impresa Cidonio ha direttamente eseguito le opere di dissabbiamento previste nell’autorizzazione provinciale, che hanno comportato il dragaggio e la rimozione di ben 70.000 mc di sabbia, con una spesa che ha superato gli curo 600.000,00; ovviamente riservando di valutare l’incidenza dell’onere relativo sull’equilibrio economico-finanziario del contratto, trattandosi all’evidenza di prestazione non contrattualmente dovuta.
Senonché il Comune ha ritenuto che tali interventi costituissero per la Cidonio l’adempimento ad un obbligo contrattuale, facendo leva su un rapporto che la stessa impresa aveva fatto redigere dal prof. Leopoldo Franco per assolvere all’obbligo di informazione successiva in materia di VIA. L’apporto, sulla base di studi morfodinamici eseguiti in corso d’opera, ha evidenziato la tendenza ad un accumulo di sabbia in corrispondenza del molo di sottoflutto, all’erosione di un tratto di costa compreso tra i 500 e i 1050 m ad est del medesimo, con l’esigenza di effettuare ripascimenti futuri periodici, onde assicurare una ampiezza minima della spiaggia emersa tale da salvaguardare le infrastrutture più prossime (stabilimenti e strada litoranea) e nel contempo ridurre il rischio dì insabbiarnento dell’imboccatura portuale.
Sul presupposto del tutto erroneo per quanto sin qui esposto e per quanto in seguito si esporrà – che tale studio dovesse ritenersi integrativo del piano di manutenzione dell’opera, il Comune con nota raccomandata A.R. 11.12.13 n. 13572, a firma del Sindaco e Responsabile del settore tecnico, ha intimato all’impresa Cidonio di dragare un’arca posta ad est del molo di sottoflutto estesa 20.000 mq con un approfondimento di circa 1 m, distribuendo il materiale dragato su un tratto di litorale lungo circa 2000 m “prima del prossimo mese di maggio 2014 pena l’applicazione delle sanzioni contratto e l’intervento sostitutivo in danno”; e quindi, con lettera 17.4.14, ha ritenuto di poter avviare una iniziativa escussiva nei confronti della Zurich Insurance Company, che aveva prestato fideiussione per gli obblighi assunti dall’impresa Cidonio con il contratto rep. 575107. Iniziativa escussiva che il fideiussore ha ovviamente respinto, atteso che gli obblighi contrattuali di cui il Comune ha preteso l’adempimento sono del tutto estranei al contratto 575/07 e agli atti da questo presupposti ed allo stesso allegati e – per quanto qui possa valere – anche alla concessione demaniale marittima, in cui l’impresa Cidonio è subentrata al Comune.

2.5. Il Comune non ha dato seguito alla pur intimata esecuzione in danno, mentre dal canto suo l’impresa Cidonio non ha ritenuto di farsi carico di prestazioni esuberanti da quelle dovute in virtù dei contratti intercorsi con il Comune e della concessione marittima, in cui è subentrata. Ciò ha determinato, a valle dei lavori esegui ti nell’impresa nel 2012, un reiterarsi dei fenomeni di insabbiamento in maniera ancora più intensa, tanto da avere attualmente interessato intensamente l’avamporto e messo a rischio la transitabilità dell’imboccatura della darsena.

3.1.1. Pertanto, con raccomandata 7.8.14 Cidonio è tornata a diffidare il Comune a restituire gli importi indebitamente percepiti sulla base di clausole da ritenersi nulle, ad adempiere correttamente agli obblighi contrattuali rimasti inadempiuti sia con riferimento al mancato versamento della somma di euro 573.333,33 più IVA dovuta a saldo del contributo pubblico previsto in contratto, sia alla consegna all’impresa Cidonio degli edifici esistenti nell’area dell’ex Foro Boario oggetto dell’ordinanza sindacale di sgombero 6.3.12 n. 39, del quale il Comune ha omesso di curare l’esecuzione coattiva nonché a rinegoziare le condizioni di equilibrio economico del contratto in armonia con quanto stabilito dall’art. 143 del d.lgs. n. 163/2006 espressamente richiamato nell’art. 2 lett. c del contratto aggiuntivo 28.6.07 n. 577.

3.1.2. Ed invero a determinare l’esigenza di reintegrare nel rapporto concessorio un equilibrio economico-finanziario è sufficiente – a tacer d’altro – il rilievo che, se l’impresa Cidonio possa ritenersi tenuta a provvedere a proprie spese a porre riparo ai ricorrenti fenomeni di insabbiamento, ciò determinerebbe nella gestione portuale una perdita complessiva, che, stante la durata della concessione, finirebbe per azzerare il patrimonio dell’impresa, conducendo1a ad una ineludibile condizione di default.

3.2. Tutte tali richieste sono state negativamente riscontrate dal Comune a mezzo dell’avv. Matassa con raccomandata 25.8.14, fra l’altro osservando che “l’impresa Cidonio non ha peraltro mai trasmesso al Comune i propri documenti contabili, da cui possa evincersi il venir meno dell’equilibrio economico e finanziario (…)”.

3.3. In risposta Cidonio ha inoltrato al Comune la nota 12.01.2015, con cui, richiamati precedenti scritti riguardo ai plurimi inadempimenti comunali:
– ha trasmesso il PEF aggiornato al dicembre 2014 da cui emerge che è venuto meno l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione;
– ha invitato il Comune a ristabilire detto equilibrio tramite rideterminazione del contributo pubblico, e questo o mediante corresponsione di un importo annuo pari a € 1.972.806 fino al termine della concessione (31.12.237) oppure in soluzione anticipata pari a € 21.904.005, fermo in entrambi i casi l’indennizzo pari ad € 2.970.068 dovuto dal Comune a Cidonio a titolo di rimborso dei costi sostenuti ex art. 2 e 7 del contratto di concessione e dei costi di dragaggio sostenuti nel 2012;
– ha ritenuto, in difetto di un accordo sul riequilibrio nel termine di 15 giorni, di agire per risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 158 del
d.lgs. 163/2006.

3.4. Il Comune però, con un’ultima nota 12.01.2015 del suo legale avv. Matassa, ha respinto la richiesta dell’impresa di procedere ad un riequilibrio economico-finanziario del rapporto ed è tornato a contestare la sussistenza degli inadempimenti, che analiticamente gli sono stati addebitati dall’impresa Cidonio, così costringendo quest’ultima a procedere con il presente atto ad una formale intimazione con valore di costituzione in mora.

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Tutto quanto innanzi premesso e considerato, la Impresa Pietro Cidonio S.p.a., nella persona del suo legale rappresentante, come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, torna a

intimare

al Comune di Rodi Garganico, con valore formale ad ogni effetto di legge e, quindi, anche come atto di costituzione in mora ex art. 1219 C.C., di provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del presente atto a:

A. restituire alla intimante Impresa Cidonio la somma complessiva di € 2.333.948,48, maggiorata degli accessori come per legge, percepita quale rimborso sia degli oneri c canoni concessori demaniali relativi al periodo antecedente al subentro della Impresa Cidonio al Comune nella concessione demaniale in virtù dell’ari. 2 del contratto 17.03.07 rep. 275 sia delle spese per i compensi corrisposti ai componenti della Commissione giudicatrice, ai tecnici incaricati della direzione dei lavori e del collaudo ai sensi dell’ art. 7 del medesimo contratto, prendendo atto che le clausole contrattuali citate devono ritenersi nulle ex mi. 1418 c.c. perché totalmente estranee allo schema legale della concessione di esecuzione e gestione di opere pubbliche;

B. immettere l’Impresa Cidonio nella piena disponibilità degli immobili occupati da terzi già oggetto dell’ordinanza di sgombero 06.03.2012 n. 39 emanata dal Sindaco, cui il Comune ha omesso di dare la dovuta esecuzione coattiva, e comunque risarcire il danno, stimabile in complessivi € 3.850.000 fra danno emergente (€ 2.200.000,00) e lucro cessante (€ 1.650.000,00), patito da Cidonio per effetto della mancata tempestiva disponibilità dei predetti immobili;

C. versare la somma di € 573.333,33 più IVA ancora dovuta quale quota parte del contributo pubblico per l’esecuzione dell’opera pari a € 3.240.000,00 oltre IVA dovuto all’Impresa Cidonio quale aggiudicataria in ragione del ribasso del 10% offerto in sede di gara sul contributo pubblico di € 3.600.000 previsto dagli atti di gara;

D. versare la somma di € 636.120 a titolo di rimborso dei costi sostenuti da Cidonio nel 2012 per interventi di dragaggio enormemente esorbitanti quelli contrattualmente previsti;

E. riconoscere che la concessionaria Impresa Cidonio non è contrattualmente gravata da oneri di ripascimento del litorale in ambiti esterni al porto (darsena e avamporto) e all’area oggetto della concessione demaniale marittima, in cui la stessa impresa è subentrata;

F. riconoscere che comunque l’equilibrio economico-finanziario previsto dal plano economico-finanziario (presupposto dell’offerta dell’aggiudicataria) deve ritenersi già intensamente alterato, per effetto degli inadempimenti contestati sub A, B e C, e per gli oneri sopportati dalla impresa intimante anche per l’esecuzione nel 2012 dei lavori di dissabbiamento in ambiti esterni al porto (darsena e avamporto) e agli spazi acquei oggetto della concessione demaniale marittima, oggetto dell’autorizzazione 3.2.11 n. 324/6.15 rilasciata al Comune dalla Provincia di Foggia; e lo sarebbe ancora più intensamente se l’amministrazione concedente non intendesse operare il riconoscimento di cui sub D. e continuasse a pretendere che la impresa concessionaria sia tenuta a porre riparo al reiterarsi periodico dei fenomeni di insabbiamento e di erosione nella linea costiera limitrofa al porto, formulando sul punto una proposta ragionevole, che risulti accettabile dalla concessionaria;

con espresso avvertimento che

in caso di inadempimento totale o parziale nel prefisso termine di sessanta giorni dal ricevimento del presente atto:
– la concessione, di cui sopra, deve intendersi sciolta e priva di efficacia, con ogni conseguente maggior onere, danno, indennizzo e pregiudizio da ritenersi ad esclusivo carico del concedente e/o degli ulteriori soggetti terzi responsabili;
– la scrivente diffida tutti i soggetti interessati. ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, responsabilità ed interessi, con particolare riguardo il Concedente, all’adozione delle occorrenti determinazioni anche in ordine alla ripresa in consegna delle opere oggetto di concessione, restando inteso che tutte le conseguenze, ritardi ed aggravi economici e temporali non possono ritenersi a carico di Cidonio.

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Tutto quanto precede la S.p.a. Impresa Pietro Cidonio ritiene opportuno portare a conoscenza della Regione Puglia e della Provincia di Foggia, cui il presente atto sarà notificato.

26 commenti

  1. Io, da sventurato proprietario di posto barca, per ora mi accontenterei di sapere se il porto è in funzione o no. Inoltre, leggo nella intimazione che Cidonio e Comune litigano sui 600.000 € spesi per il ripascimento, cifra che intanto è stata allegramente addebitata a noi proprietari, portando le cosiddette “spese condominiali” a cifre esorbitanti. Che ne sarà di noi, ingenui (o imbecilli) che hanno creduto nello sviluppo turistico ed imprenditoriale di Rodi???

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