Anche Rodi Garganico tra i comuni annoverati nel nuovo allegato 0A. Previsto il rimborso per chi ha già pagato in base alle vecchie regole
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 34, di conversione del D.L. n. 4/2015, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU sui terreni agricoli. Possibile procedere al versamento dell’IMU sui terreni agricoli, senza il pagamento di sanzioni e di interessi fino al 31 marzo 2015. Previsto anche il diritto al rimborso per i versamenti effettuati in conformità alle vecchie regole e non più dovuti in base alle nuove regole. Nel corso dell’iter di conversione, nel testo del provvedimento è stata inserita anche la disposizione che proroga il termine per l’attuazione della legge delega fiscale.
Per quanto concerne l’IMU, il decreto reintroduce un criterio di esenzione dei terreni agricoli basato sulla classificazione dei comuni elaborata dall’ISTAT, in sostituzione dei criteri altimetrici introdotti dal D.M. 28 novembre 2014. La qualifica di comune “montano”, stando alle nuove regole, è pertanto nuovamente riferita all’elencazione predisposta dall’Istituto nazionale di statistica.
In termini più generali, è stato possibile procedere al versamento dell’IMU sui terreni agricoli, senza il pagamento di sanzioni e di interessi fino al 31 marzo 2015. La scadenza, originariamente prevista per il 16 dicembre, era stata dapprima rinviata al 26 gennaio 2015 e, successivamente, al 10 febbraio 2015.
Tra le principali modifiche introdotte in sede di conversione, si prevede il diritto al rimborso per i versamenti effettuati dai contribuenti in conformità alle vecchie regole e, adesso, non dovuti in base alle nuove regole.
Il provvedimento introduce anche una nuova detrazione di 200 euro per i coltivatori diretti e gli IAP operanti in comuni collinari svantaggiati, vale a dire in quei comuni che erano esenti secondo i criteri stabiliti nella circolare dell’ISTAT del 1993 (C.M. 23 giugno 1993, n. 9) e considerati “non montani” in base alla normativa attualmente vigente. Viene altresì confermata, dal 2015, l’esenzione per i terreni agro-silvo-pastorali a proprietà indivisa.
Il provvedimento conferma inoltre l’abrogazione delle deduzioni IRAP introdotte dal decreto competitività (art. 5, comma 13, D.L. n. 91/2014) e dalla legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 20, legge n. 190/2014) per favorire l’impiego di lavoratori agricoli a tempo determinato.
Pinocchio è stato sbugiardato ancora!