Sarà la Giunta regionale a verificare attraverso il parere degli uffici legislativi se “sollevare la questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale contro il ddl sulla buona scuola”, così come sollecitato in una mozione presentata dai consiglieri del Movimento 5 stelle eletti alla Regione Puglia.
Il Consiglio regionale infatti ha approvato all’unanimità il seguente ordine del giorno:
“Premesso che:
- in data 15 luglio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge statale n°107 recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il secondo comma dell’articolo 127 della Costituzione stabilisce che «La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.»;
- la materia «istruzione» rientra, a norma dell’articolo 117, terzo comma, tra le materia di legislazione concorrente;
- la Corte costituzionale, con giurisprudenza costante, ha ritenuto ammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell’ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli, contenuti nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2012, n. 128 del 2011, n. 326 del 2010, n. 116 del 2006, n. 280 del 2004);
- i commi 180 e 181 della legge 107 del 2015 delegano al governo l’esercizio della potestà legislativa con riferimento a nove distinti e rilevanti ambiti riconducibili alla materia istruzione;
- deve rilevarsi il vulnus di costituzionalità riscontrabile nelle deleghe conferite, peraltro vaghe, in materie che rientrano nella competenza legislativa concorrente. L’articolo 76 della Costituzione, infatti, subordina la legittimità della delega legislativa alla fissazione dei principi e criteri direttivi, ciò rende assai problematico che l’oggetto della delega stessa possa, a propria volta, essere costituito da principi: e, cioè, da determinazioni della stessa natura di quelle che dovrebbero guidarne la formulazione. Senza contare che questi ultimi (i principi – se così può dirsi – al quadrato), essendo finalizzati alla formulazione di altri principi, verrebbero fatalmente ad assumere un carattere di assoluta evanescenza (tanto più se – come nella specie – dovessero riferirsi ad una serie di materie diverse, fortemente eterogenee l’una dall’altra).
- ulteriori profili di legittimità costituzionale da eccepirsi riguardano la limitazione della libertà di insegnamento con presunta violazione dell’articolo 33 nonchè la disparità di trattamento tra i docenti immessi in ruolo sino all’anno scolastico in corso e coloro i quali saranno immessi in ruolo in base alle norme introdotte dalla legge che si contesta; aspetti che, quanto meno astrattamente in palese violazione dell’articolo 3;
- dubbi di legittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, riguardano, inoltre, la disposizione di cui al comma 110 nella parte in cui, con riferimento ai concorsi pubblici, dispone con riguardo ai soggetti che possono accedere alle procedure, che per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione mentre non può partecipare il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali;
Considerato che:
- in particolare, in ordine all’art. 1 comma 73 è configurabile una violazione dell’articolo 3 della Carta fondamentale rispetto ai principi in esso sanciti di uguaglianza formale e sostanziale. Tale disposizione prevede, infatti, che a partire dall’anno scolastico 2016/2017 il personale docente delle istituzioni scolastiche statali, con contratto a tempo indeterminato, sia destinatario di incarichi triennali proposti dai dirigenti scolastici degli albi territoriali provinciali, ne deriva un’immissione in ruolo scevra di un’effettiva assegnazione di posto che risulta eventuale e appannaggio delle scelte del dirigente scolastico, col rischio che le stesse assumano carattere di arbitrarietà;
- il principio di uguaglianza richiede che situazioni uguali siano trattate alla stessa stregua e situazioni eterogenee siano trattate in maniera diversa. Nel caso di specie si verrebbero a creare due categorie di lavoratori, astrattamente omogenee, ma con trattamento differente, soprattutto con riferimento alla posizione nei confronti del dirigente scolastico;
- in relazione all’art.1 comma 33 si ravvisa una violazione degli artt. 3, 4 e 34 della Carta costituzionale nella parte in cui in relazione all’alternanza scuola – lavoro, si fa esplicito riferimento all’obbligo e non alla mera possibilità di svolgere delle esperienze lavorative; in tal senso è da ritenersi che venga leso il diritto al solo studio, da intendersi come formazione culturale generale e non come formazione tesa a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;
- in ordine al comma 4 del novellato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 si profila la lesione dell’autonomia degli organi collegiali a favore di un organo monocratico, il dirigente scolastico. Difatti, il Consiglio di Istituto, diversamente dal passato non definisce gli indirizzi del piano dell’offerta formativa (POF) ma è il dirigente scolastico a dettare gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione. Prima della novella il Consiglio di Istituto dettava gli indirizzi a cui il Collegio dei docenti si doveva attenere nell’elaborare il (POF), per poi essere adottato dal Consiglio;
- con il recente intervento normativo il legislatore ha inteso conferire un potere soverchiante rispetto agli organi collegiali in capo al dirigente scolastico, che può respingere le elaborazioni del Collegio o le approvazioni del Consiglio di istituto, qualora non siano conformi agli indirizzi da lui dettati;
- in tal modo, gli organi collegiali, seppur indirettamente, vengono svuotati delle loro funzioni essenziali. Il collegio, organo tecnico professionale con competenza in ambito pedagogico didattico potrebbe perdere o vedere fortemente depauperate le sue funzioni. In tal guisa, la legge de qua parrebbe realizzare lo scardinamento della distinzione delle competenze, tale scelta va nella direzione di una lesione dell’autonomia scolastica e, quindi, di invasione o lesione di una competenza amministrativa che esula dalla sfera statale e che, quanto meno astrattamente, parrebbe ledere i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Tale censura si riverbera sull’autonomia gestionale e amministrativa delle istituzioni scolastiche, generando una significativa compressione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, oltre che contrastare con il generale principio di ragionevolezza;
- in ordine all’art. 1 comma 44, inoltre, potrebbe ritenersi che il legislatore statale sia andato oltre il limine del dettato dei principi generali, spingendosi fino a prevedere norme di dettaglio; non limitandosi ad indicare principi organizzativi in materia di istruzione. In tal guisa, si può sostenere che la disposizione normativa censurata ecceda il confine di cui all’art. 117 terzo comma e leda, ragionevolmente, il riparto di competenze in materia di formazione professionale, materia riservata alle regioni in via esclusiva;
impegna la Giunta regionale a promuovere previo parere di legittimità degli uffici legislativi, la questione di legittimità costituzionale, in via principale, ex art.127 comma secondo della Costituzione alla Corte costituzionale avente ad oggetto la legge statale n.107, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2015.